Il nuovo Codice della Strada prevede un articolo specifico sulla “Limitazione dei rumori”, l’art 155. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa. Il dispositivo silenziatore (in pratica, la marmitta), qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato. Nell’usare autoradio o apparecchi di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento. Per i dispositivi di allarme acustico – ovvero gli antifurto – installati su auto, moto o altri veicoli, l’emissione sonora non può superare i 3 minuti totali. Inoltre deve essere intervallata, cioè il dispositivo di allarme non può avere un suono continuo, tipo sirena, e non può emettere il segnale di allarme per più di una volta. Le violazioni sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria (da 41 a 168 euro). Se i rumori prodotti dal silenziatore, dalle autoradio o dai dispositivi di allarme del veicolo provochino effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, la violazione può concorrere con quella dell’art. 659, comma 2, del Codice Penale. In tal caso è possibile che vi sia un sequestro preventivo per interrompere la prosecuzione dell’illecito.